Gia’ sanata l’infrazione contestata

Porcari (Lu), 17 settembre 2007 - Con sentenza del 13 settembre 2007, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha dichiarato che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’accettazione delle scommesse ippiche, è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE che sanciscono la libera prestazione dei servizi ed il diritto di stabilimento.

Al fine di determinare il comportamento che le Autorità italiane adotteranno per ottemperare alla sentenza, occorre considerare sia le recenti modifiche normative, delle quali la Corte non ha potuto tener conto (D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 4 agosto 2006 meglio nota come “Legge Bersani”), sia i chiarimenti forniti dalla stessa Corte nella sentenza “Placanica”.

L’inadempimento, accertato con la sentenza di cui sopra, è già stato pienamente sanato dalle Autorità italiane, che hanno adattato il quadro regolamentare alle prescrizioni del diritto comunitario. Infatti, la Legge Bersani e le relative norme di attuazione hanno notevolmente ampliato, di diritto e di fatto, la rete per il gioco su base ippica prevedendo un cospicuo numero di nuove concessioni (10.000); il che ha consentito a tutti gli operatori in possesso dei prescritti requisiti di accedere al mercato a condizioni compatibili con il diritto comunitario. Pertanto la Legge Bersani, e la gara bandita in esecuzione della stessa, hanno ovviato alle restrizioni che possano essere derivate dal rinnovo delle 329 concessioni ippiche.

A conferma della compatibilità del corrente assetto regolamentare, occorre ricordare che, secondo la recente sentenza “Placanica”, nel caso di violazioni delle norme in materia di concessioni che ostacolino l’accesso al mercato, le Autorità nazionali possono ovviare offrendo un appropriato rimedio attraverso la messa a gara di un numero adeguato di nuove concessioni. Ciò è quanto il Governo italiano ha fatto con i provvedimenti sopra descritti.

La sentenza del 13 settembre 2007 pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea si rivela, pertanto, ampiamente superata alla luce del quadro regolamentare oggi applicabile ai giochi ed alle scommesse, pienamente compatibile con il diritto comunitario. Solo per motivi procedurali, legati allo svolgimento della causa e alla sua tempistica, i provvedimenti adottati dalle Autorità italiane non hanno potuto essere presi in considerazione dalla Corte.

É quindi logico prevedere che le Autorità italiane facciano valere le ragioni sopra illustrate, presso la Commissione della Comunità Europea, allo scopo di far accertare che nel frattempo hanno posto rimedio, sanando l’infrazione contestata.

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17 Set 2007 - 11:44