Depositato il progetto di fusione di Festa s.r.l. Unipersonale e Immobiliare Valgarenga s.r.l. Unipersonale in Snai s.p.a.
SNAI S.p.A. rende noto che il progetto di fusione per incorporazione di Festa S.r.l. unipersonale e Immobiliare Valcarenga S.r.l. unipersonale in SNAI S.p.A. (“SNAI”)-approvato dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione - è stato depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno rispettivamente sede le società partecipanti alla fusione.
Il progetto di fusione e la documentazione sull’operazione sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione, segnatamente presso la sede di Festa S.r.l. unipersonale in Porcari (LU) alla Via Luigi Boccherini n. 39, Immobiliare Valcarenga S.r.l. unipersonale in Milano (MI) alla Via Ippodromo n. 100 e SNAI S.p.A. in Porcari (LU) alla Via Luigi Boccherini n. 39, sul sito Internet della Società all’indirizzo www.snai.it, sezione Investor Relations nonché sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-septies c.c. e dell’art. 70 comma 1 del Regolamento Emittenti.
L’operazione si inquadra nell’ambito del processo di ristrutturazione del gruppo societario facente capo a SNAI ed è volta a concentrare in capo a SNAI tutte le attività attualmente svolte dalle società incorporande.
La fusione consentirà di semplificare la struttura societaria del gruppo e di valorizzare ulteriormente le attuali sinergie operative, amministrative e societarie.
Ai sensi dell’art. 2501-quater comma 2 c.c., saranno utilizzate quali situazioni patrimoniali di riferimento i bilanci di esercizio delle società partecipanti alla fusione al 31 dicembre 2013.
Poiché SNAI è titolare dell’intero capitale sociale di Festa S.r.l. unipersonale e Immobiliare Valcarenga S.r.l. unipersonale, la fusione sarà realizzata mediante la procedura semplificata prevista dall’art. 2505 c.c. che non richiede, in particolare, la predisposizione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c.. L’operazione infatti non comporterà la determinazione di un rapporto di concambio, in quanto - all’esito della fusione - le quote rappresentanti l’intero capitale sociale delle società incorporate saranno annullate.
Per effetto della fusione, inoltre, SNAI non modificherà il proprio capitale sociale (e quindi non ci saranno effetti sull’azionariato) e manterrà lo Statuto Sociale vigente né sorgerà il diritto di recesso dei soci.
Con riferimento a SNAI, la decisione in ordine alla fusione verrà adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, secondo quanto consentito dall’art. 15 dello Statuto Sociale.
La fusione non è un'operazione significativa ai sensi dell'Allegato 3B al Regolamento Emittenti ed è dunque esente dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo ai sensi dell'art. 70 Regolamento Emittenti.
Porcari (Lucca), 23 giugno 2014